3.1. k) Eventuali riduzioni della tariffa

Ultima modifica 2 aprile 2024

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Dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 22/06/2021)

 
ART. 24

Altre agevolazioni/riduzioni/esclusioni

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
  • La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione, ove vi sia almeno un beneficiario di interventi di assistenza sociale quali ad esempio: integrazione all’affitto, Sostegno alla disabilità grave e agli anziani non autosufficienti (Misura B2); tali casi sono opportunamente verificati e segnalati dai servizi sociali comunali
  • La Giunta Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap segnalate dai servizi sociali comunali, anche tendendo conto dell’indicatore “ISEE”.
Le riduzioni di cui al presente comma:
  • sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, ovvero mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune tenendo debitamente conto degli stanziamenti e degli equilibri di Bilancio;
  • si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e/o documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  • i locali e le aree di proprietà comunale occupati e destinati in via permanente in base ad apposita convenzione allo svolgimento da parte di associazioni di volontariato riconosciute di attività ricreative, sportive, culturali, benefiche e di interesse della collettività locale senza scopo di lucro (attività non commerciali);
  • le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune;
  • la “Scuola dell’Infanzia Adele Fedele e Rita Borghi di Varano Borghi”;
  • Sono esclusi dall’applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (come ad esempio chiese, cappelle, etc.). Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello esclusivo del culto (refettori, dormitori, oratori, uffici, sale polivalenti ecc.).
Le esenzioni di cui al presente comma competono d’ufficio qualora trattasi di associazioni già riconosciute o a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno stesso della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Il costo delle esenzioni del presente comma è finanziato inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;
  1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività, o esercitarla in forma ridotta, in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale e che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella successiva fase di riapertura sono previste riduzioni/esenzioni in misura proporzionale alla durata dell’interruzione, con applicazione da parte del comune dei seguenti criteri:
  1. riduzione totale della quota variabile e riduzione del 50% della quota fissa per tutto il periodo interessato dall’interruzione/chiusura totale dell’attività;
  2. riduzione del 70% della quota variabile e riduzione del 25% della quota fissa per tutto il periodo interessato dall’esercizio dell’attività in forma ridotta/parziale;
  3. per le attività che hanno subìto periodi di chiusura/interruzione totale e/o parziale superiore a 60 giorni, è riconosciuta un’ulteriore riduzione del 50% della tariffa totale (fissa e variabile) per i periodi di riapertura pari al periodo di chiusura/interruzione sopra indicata (a titolo esemplificativo: chiusura nei mesi di marzo aprile maggio = 3 mesi – si applica l’ulteriore riduzione del 50% della tariffa totale per altre 3 mensilità).
Le riduzioni sono riconosciute solo previa presentazione di apposita istanza. Le attività interessate devono presentare domanda entro 30 giorni dalla riapertura, dichiarando di esercitare prevalentemente un'attività che ha subìto chiusure e limitazioni dirette a seguito di atti/ordinanze sopra richiamati, anche contraddistinte da codici ATECO specificatamente individuati negli atti stessi.
Le riduzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, ovvero mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune
 
 
ART. 25
Cumulo di Riduzioni
 
  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dalla legge e dal Regolamento, a favore del soggetto tassabile, è prevista l’applicazione di una sola agevolazione (la più favorevole al contribuente).
 
 
ART. 26

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

 
  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.